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D.Lvo 18/02/2005 n. 591. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto. 2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacitā di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivitā elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa localitā, si sommano le capacitā di tali attivitā. 1. Attivitā energetiche. 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 1.3. Cokerie. 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 2. Produzione e trasformazione dei metalli. 2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati. 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacitā superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacitā superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorchč la potenza calorifica č superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacitā di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora. 2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacitā di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 2.5. Impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonchč concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacitā di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3. 3. Industria dei prodotti minerali. 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacitā di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacitā di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacitā di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto. 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacitā di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacitā di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacitā di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacitā di forno superiore a 4 m3 e con una densitā di colata per forno superiore a 300 kg/m3. 4. Industria chimica. Nell'ambito delle categorie di attivitā della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. 4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, ni trati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cel lulosa) ; i) gomme sintetiche; j) sostanze coloranti e pigmenti; k) tensioattivi e agenti di superficie. 4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti). 4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi. 4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base. 4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi. 5. Gestione dei rifiuti. Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacitā di oltre 10 tonnellate al giorno. 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la preven- zione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacitā superiore a 3 tonnellate all'ora. 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacitā superiore a 50 tonnellate al giorno. 5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con una capacitā totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 6. Altre attivitā. 6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni con capacitā di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacitā di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno. 6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacitā di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito. 6.4. a) Macelli aventi una capacitā di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno: b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacitā di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacitā di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale) c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua). 6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacitā di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di: a) 40.000 posti pollame b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe. 6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacitā di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno. 6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. Allegato II (articolo 5, comma 14) ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI GIA' IN ATTO, DA CONSIDERARE SOSTITUITE DALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203). 2. Autorizzazione allo scarico (dereto legislativo 11 maggio 1999, n. 152). 3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27). 4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 28). 5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7). 6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, art 5). 7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9) (1). 8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilitā di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione. Ai sensi dell'art. 5, comma 14, il presente allegato II č modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attivitā produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281. (1) Si noti che l'attivitā non č di per sč soggetta al presente decreto, ma puo' essere oggetto di autorizzazione integrata ambientale nei casi sia tecnicamente connessa ad una attivitā di cui all'allegato I. Allegato III (articolo 2, comma 1, lettera g) ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI E' OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE. Aria: 1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo. 2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto. 3. Monossido di carbonio. 4. Composti organici volatili 5. Metalli e relativi composti. 6. Polveri. 7. Amianto (particelle in sospensione e fibre). 8. Cloro e suoi composti. 9. Fluoro e suoi composti. 10. Arsenico e suoi composti. 11. Cianuri. 12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietā cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera. 13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF). Acqua: 1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico. 2. Composti organofosforici. 3. Composti organici dello stagno. 4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietā cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso. 5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili. 6. Cianuri. 7. Metalli e loro composti. 8. Arsenico e suoi composti. 9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici. 10. Materie in sospensione. 11. Sostanze che contribuiscoro all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare). |
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